lunedì 14 aprile 2014

Ultime notizie sull'usura bancaria

Questa volta l’accusa, pesante, non risuona nella voce impotente di qualche imprenditore inferocito. È nero su bianco, nelle carte di un'inchiesta avviata dalla procura di Roma che ha messo nel mirino due figure di vertice nel sistema bancario italiano. Articolo 644 del codice penale: usura. È il reato per il quale da più di 6 mesi sono indagati due nomi come Federico Ghizzoni, ad di Unicredit, e Fabrizio Viola, suo omologo al Monte dei Paschi di Siena. Puntano in alto le verifiche del sostituto procuratore Edmondo De Gregorio, che il mese scorso ha chiesto al gip una proroga fino a settembre delle indagini avviate lo scorso anno. E a un consulente della procura ha affidato una perizia ad hoc.
L'indagine è partita dopo le querele contro gli ad delle due banche presentate dal titolare di una Srl di Roma attiva nel settore della meccanica di alta precisione. Un’azienda solida, proprietaria di brevetti innovativi e in relazioni commerciali anche con l'estero. Stritolata dal peso insostenibile delle somme dovute agli istituti di credito presso cui aveva acceso i fidi di cassa necessari a supportare i propri investimenti. Nella querela contro Ghizzoni l'imprenditore romano, che per il momento chiede l'anonimato, racconta come il rapporto ventennale tra la sua azienda e l’Unicredit sia precipitato con l’arrivo della crisi. Parla esplicitamente di «vessazioni pesanti e pressoché quotidiane». Una storia simile a tantissime altre. L'ultimo appiglio, per gli imprenditori romani, si è materializzato dopo un viaggio a Parma. Qui ha sede l'associazione Federitalia, fondata dall’imprenditrice emiliana Wally Bonvicini e nata per tutelare imprenditori e cittadini dal rischio di usura bancaria. I tecnici e i consulenti di Federitalia, in due perizie che puntellano la querela presentata in procura dagli imprenditori, sostengono che la somma degli oneri riscossi negli anni da Unicredit e Mps in relazione ai crediti concessi supererebbe di gran lunga il tasso soglia oltre il quale si configura il reato di usura. Sommando commissioni, spese accessorie, tassi d'interesse e commissioni di massimo scoperto - sostengono i tecnici di Federitalia nelle perizie che hanno esaminato gli estratti conto degli imprenditori romani clienti di Unicredit ed MPS - le banche sarebbero tenute a restituire complessivamente poco meno di 200 mila euro ai titolari dell'azienda meccanica. La banca senese, sostengono i periti, dovrebbe restituire all’azienda romana un totale di 55.561euro tra presunti «interessi usurari», «commissioni di massimo scoperto usurarie» e «spese usurarie». L'istituto di Piazza Cordusio invece sarebbe debitore per 144.277 euro. Nel mirino dei periti anche la pratica illegittima della «capitalizzazione trimestrale degli interessi», che le banche in questione avrebbero adottato costringendo di fatto l'imprenditore a versare oneri sui prestiti ottenuti molto più ingenti del dovuto. Se le denunce per usura, estorsione o truffa da parte di imprenditori esasperati passati al contrattacco nei confronti di banche, finanziarie e persino di Equitalia non sono una novità, questa volta a finire sotto la lente degli inquirenti non è però il comportamento di qualche oscuro direttore di filiale. Si va a rovistare nelle eventuali responsabilità dei vertici dei consigli di amministrazione dove vengono fissati i criteri per l'erogazione del credito. Come ricorda la Federitalia, una sentenza del 2011 della Cassazione ha stabilito che i vertici delle banche devono essere considerati perfettamente a conoscenza dell'operatività all'interno delle filiali e rispondono in pieno dell’operato dei dipendenti.
I precedenti non sono incoraggianti. Proprio il mese scorso si è chiusa con l'archiviazione l'inchiesta per truffa e usura aggravata che ha visto tra gli indagati eccellenti il presidente di Banca Intesa Giovanni Bazoli e l'ex ad Corrado Passera e l'ex ad di Generali Giovanni Perissinotto. Un’indagine partita nel 2009 dall’esposto di un imprenditore che riteneva eccessivi i tassi applicati sui crediti ricevuti, e che ha finito per entrare a gamba tesa nel cda di Intesa dopo una consulenza tecnica chiesta dal pm titolare. Nel 2011 invece la Cassazione ha assolto definitivamente Cesare Geronzi, Luigi Abete e Dino Marchiorello dall'accusa di usura, al termine di un processo scaturito dalla denuncia dell'imprenditore calabrese Antonino De Masi contro l'allora Banca di Roma, BNL e Antonveneta.

venerdì 4 aprile 2014

Cosa conta ai fini dell'usura

La Corte di Cassazione con  sentenza n. 46669/2011 ha riservato alla S.p.A. delle banche ed il ruolo effettivamente svolto dalla Banca d’Italia nell’affare usura: “Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale[1] e dalla Corte territoriale[2], anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito.”
La sentenza della S.C. ha anche affermato come gli organi di vertice degli istituti di credito (nella specie, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione), indipendentemente dalla suddivisione dei compiti all'interno dell'istituto, sono i garanti primari della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito e, quindi, sussiste a loro carico una posizione di garanzia con l'obbligo di vigilanza e controllo dell'osservanza di tali disposizioni, segnatamente quelle in tema di superamento del tasso soglia usurario, con la conseguente possibilità di affermare, in caso di omissione di controllo, quantomeno la corresponsabilità per le erogazioni a tasso usurario, ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".
Infatti, se ovviamente i compiti gestionali e operativi in materia di erogazione del credito non possono non essere attribuiti agli organi sottordinati centrali e alle diverse gestioni periferiche, gli organi apicali sono comunque tenuti a vigilare e impedire che venga superato il tasso soglia, con la conseguente responsabilità penale concorrente di tali organi apicali ove venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla erogazione del credito alla clientela.
L’ordinanza in commento ha poi individuato anche il periodo nel quale le banche, in quanto informate dalle circolari della Banca d’Italia, non potevano non sapere che le CMS dovevano essere comprese nel calcolo del tasso usurario: “L'inclusione della c.m.s. nel calcolo del TEG, ancor prima dell'intervento chiarificatore ad opera del legislatore, era stata raccomandata all'intero ceto bancario dalla stessa Banca d'Italia con Circolare del 2 dicembre 2005.”
A completamento del quadro si aggiunga che le banche, al tempo, si erano dotate di un programma di calcolo dell’usura erroneo (CMS, valute fittizie, tasso di mora, ecc. non erano compresi nel calcolo dell’usura) e, dunque, dal 2 dicembre 2005 al maggio 2011 (nuovi parametri per il calcolo dell’usura, ovviamente più favorevoli alle banche) non è raro il fenomeno dell’usura bancaria.

mercoledì 2 aprile 2014

Riconoscere un tasso illegale

Difficile spesso stabilirlo, occorre individuare varie voci nei contratti, più semplice per quelli di mutuo, un po' più complesso per i fidi, in caso di dubbi meglio rivolgersi ad esperti assistiti da avvocati, in modo da poter avere chiare le alternative che possiamo avere di fronte dopo aver scoperto la nostra situazione.  caterina.savioli.sdl@gmail.com


Ma quando un tasso è illegale? Come è possibile verificarlo? 
In virtù della sentenza 350/2013 della Cassazione oltre all'interesse previsto nel contratto di finanziamento occorre considerare anche gli interessi di mora, cioè il tasso che il cliente dovrebbe pagare alla banca nell'eventualità in cui non riuscisse a pagare qualche rata. Solitamente l'onere della mora è indicato peggiorando, ad esempio di 2 punti percentuali, il tasso ordinario. Pertanto, se la sommatoria di tasso ordinario, mora e spese accessorie del finanziamento supera il tasso soglia si parla di tasso d'usura, per di più originaria.
Sulla scia dei pronunciamenti della Suprema Corte nell'ultimo anno c'è stato un proliferare di società di consulenza che si offrono di aiutare i malcapitati con conteggi e verifiche su contratti e condizioni. Può accadere che si chiedano compensi anticipatamente, spesso con la promessa, che quel semplice controllo consentirà di vincere una causa in tribunale. Attenzione quindi alle false promesse. 

martedì 1 aprile 2014

Contrasto all'usura

La legge sull'usura (legge 108/1996), ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari. Ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi, si deve fare riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento (legge 24/2001).
La Banca d'Italia rileva trimestralmente i tassi effettivi globali medi applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Questo è quanto troviamo sul sito della Banca d'Italia. Se lo dice la banca che vigila sulle altre banche costituita da capitale di banche e assicurazioni come indicato nello stesso sito  http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/gov/partecipanti
e stabilito per legge è come se ce lo chiedessero le stesse banche: tuteliamoci!!! in modo che siano le banche meno attente alle regole a pagare, chiediamo solo di applicare la legge.
Per una corretta informazione caterina.savioli.sdl@gmail.com