La liquidazione delle pensioni per i lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato, sarà effettuata tramite il sul nuovo sistema (SIN 2). Con circolare n. 54 del 22 marzo 2016, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla presentazione della domanda di pensione e all’avvio automatico della verifica della regolarità delle denunce contributive da parte dell’Ente datore di lavoro.
Con circolare n. 54 del 22 marzo 2016 l’INPS comunica che, cessata la fase di sperimentazione, i trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato, i cui conti assicurativi individuali risultano migrati nella nuova posizione assicurativa, saranno trattati con la procedura SIN2.
Tale procedura resta esclusa al momento per il personale iscritto alla Cassa Stato, fatti salvi i casi in cui le strutture abbiano attivato, in via sperimentale, la trattazione di alcune tipologie di lavoratori appartenenti alla predetta gestione pensionistica.
La domanda di liquidazione del trattamento di pensione dovrà essere presentata in via telematica direttamente dall’interessato oppure per il tramite del patronato almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo e consegnata in copia all’Ente datore di lavoro che non dovrà più trasmettere il mod. PA04.
L’eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo dovrà essere comunicata all’INPS con la massima tempestività tramite l’apposita funzionalità telematica.
I datori di lavoro devono fornire ai propri dipendenti ogni supporto e informazione utile al fine di rispettare il termine dei 6 mesi, che, unitamente alla congruità e correttezza dei dati del conto assicurativo, rappresenta la condizione per garantire all’interessato l’erogazione della pensione alla data prestabilita.
L’Ente datore di lavoro, ricevuta la copia della domanda di pensione, avvierà autonomamente laverifica della regolarità delle denunce contributive, con particolare riguardo al periodo successivo al 1° ottobre 2012, tramite la funzione, messa a disposizione dall’Istituto, denominata “visualizzazione denunce contributive” e nel caso in cui, in sede di verifica della posizione assicurativa dei propri dipendenti, dovessero risultare dei dati mancanti o incompleti, a causa di denunce contributive omesse o non caricate, perché non formalmente corrette, avrà cura di effettuare l’eventuale implementazione/correzione.
La liquidazione della pensione sarà effettuata sulla base della posizione assicurativa sistemata e completa, in caso contrario l’Istituto liquiderà il trattamento di pensione sulla base delle informazioni presenti. E’ da tenere presente comunque, che il trattamento di pensione quantificato in sede di primo pagamento dovrà considerarsi sempre provvisorio.
L’INPS è tenuto ad accettare i modelli PA04 trasmessi fino al 30 aprile 2016 utilizzati al solo fine della compilazione dell’ultimo miglio o dell’inserimento dell’anticipo DMA, ovvero, relativamente ai periodi antecedenti al 1° ottobre 2012, per l’integrazione dei dati giuridici mancanti o incompleti.
Non dovranno essere in alcun modo utilizzati modelli inviati dal 1° maggio 2016.