mercoledì 19 novembre 2014

Usura

le banche tendono ad avere talvolta un comportamento sul filo della legalità quando si tratta di erogare mutui, finanziamenti o contratti di leasing a imprenditori e singoli individui. Quello che spesso non si dice è che ci sono pratiche e azioni bancarie di supporto alle vittime di tali pratiche ai limiti del lecito.

Operazioni di finanziamento nascondo spesso delle irregolarità da parte delle banche. Un incontro a Milano cercherà di mettere in luce tali irregolarità e fornire gli strumenti necessari al consumatore finale per riconoscere la buona o cattiva condotta degli istituti bancari. 

"In un periodo particolare come quello che si sta vivendo, è importante che piccoli e grandi imprenditori, ma anche gente comune, vengano correttamente informati riguardo alle azioni bancarie che potrebbero dare loro supporto e realizzazione", dice il comunicato che annuncia il dibattito che si terrà giovedì 4 dicembre e che verrà presediuto dal giornalista Luigi Pelazza del programma televisivo "Le Iene"

Presso la sala "Sandro Pertini" di Villa Casati a Cologno Monzese, il giornalista presidente dell'Associazione Diritti al Diritto, organizzazione che opera nel settore bancario per assistere e tutelare i consumatori, approfondirà i temi legati alle possibili irregolarità che si annidano dietro alle più comuni operazioni bancarie. 

Dal 2013, Pelazza ha condotto diverse inchieste relative all’usura e all’anatocismo bancariosuscitando grande clamore e riscontro al programma "Le Iene" - "denunciando un atteggiamento spesso sul filo della legalità da parte degli istituti bancari nei confronti dei fruitori finali", dice un comunicato. 

Come riporta la nota, l’incontro, gratuito e patrocinato dal Comune di Cologno Monzese, offre anche la possibilità di richiedere successivamente eventuali chiarimenti al team di professionisti di Diritti al Diritto. 

Luigi Pelazza è un giornalista e conduttore televisivo, da oltre 10 anni nel team del programma di Italia Uno "Le Iene", per il quale si è occupato soprattutto di inchieste. In molti suoi servizi andati in onda ha evidenziato alcune irregolarità messe in atto dagli istituti di credito verso i consumatori. A questo proposito è diventato presidente onorario dell’Associazione Diritti al Diritto che promuove la serata del 4 Dicembre, tappa di un ciclo di incontri su territorio nazionale. 

Diritti al Diritto è un’associazione senza scopo di lucro che si prefigge l’obiettivo etico di assistere, aiutare e risolvere questioni relative all’usura e all’anatocismo bancario. La struttura si avvale di professionisti del settore con i quali ha stabilito delle convenzioni al fine di offrire ai propri iscritti la stessa possibilità di reagire e pretendere i propri diritti con spese accessibili. Tecnici e Periti di prim’ordine, Avvocati con esperienza nel settore bancario, strutture associative consolidate e rinomate che già operano sul territorio da tempo, costituiscono il punto di forza di Diritti al Diritto.

giovedì 16 ottobre 2014

Causa per usura

Usura. La procura della repubblica vorrebbe archiviare l’inchiesta su un mutuo per la casa acceso a uno sportello di Banca 24/7, ma l’avvocato Davide Fent e l’Associazione europea consumatori indipendenti di Feltre hanno impugnato la richiesta di archiviazione. La parola passa al giudice per le indagini preliminari Vincenzo Sgubbi, ma ci sarebbero altri due casi più o meno uguali, sotto il martelletto del collega Giorgio Cozzarini.
Sette anni fa, un lavoratore dipendente feltrino aveva chiesto un finanziamento di 18 mila euro per una durata di sei anni e avrebbe dovuto saldare il suo debito in rate mensili da 250 euro, che significa un quarto dello stipendio. Non ha una grande disponibilità economica e può darsi che ne avesse girate anche altre di banca, prima di affidarsi a quella, che gli ha dato dei problemi.
Banca 24/7 Spa ha sede a Bergamo, è rappresentata da Ktesios Spa di Roma e il prodotto finanziario è trattato dall’agente di Opera Int.Fin srl, che ha la propria sede legale a Pordenone. Un paio d’anni dopo, l’uomo perde il lavoro, salvo poi trovarne un altro, a poca distanza di tempo. Non è un problema da poco, quando c’è in piedi un debito e i guadagni sono quelli che sono. L’altro evento che scatena il problema è la fusione di Banca 24/7 in Ubi Banca, di conseguenza cambia tutto. Un anno fa, il contraente bellunese si accorge che le condizioni sono molto più pesanti e allora chiede in prima battuta un parere tecnico e in seconda una consulenza più approfondita a uno studio vicentino.
Scatta una denuncia per usura al comando della Guardia di finanza. L’uomo chiede di essere tutelato dall’avvocato Fent ed elegge come domicilio la sede dell’Associazione europea consumatori indipendenti di Pedavena. Non sarà un’associazione conosciutissima, ma serve in situazioni come questa. Nel maggio di quest’anno, il pubblico ministero presenta una richiesta di archiviazione, sulla base del fatto che non emergerebbero responsabilità penali. Ma il legale feltrino risponde con un’opposizione alla richiesta formulata dall’accusa, chiedendo la prosecuzione delle indagini al pubblico ministero e al giudice di respingere la richiesta della procura. C’è stata anche una consulenza da parte di un perito, che però viene contestata. Anche per questo, le indagini non possono essere considerate esaurienti e ce ne vogliono delle altre, che non coinvolgano soltanto i documenti prodotti dalla Guardia di finanza e già spillati alla denuncia, ma anche altri documenti utili a chiarire la vicenda. Bisognerà capire se si tratta davvero di usura o no. Tocca proprio a Sgubbi accettare o meno la richiesta di opposizione all’archiviazione, oppure considerare chiusa la vicenda, una volta per tutte, seguendo l’indicazione dell’accusa.

sabato 11 ottobre 2014

Tassi d'interesse troppo alti in Italila

In Italia finanziarsi allo sportello costa ancora troppo, nonostante l’Euribor a tre mesi sia sotto lo 0,1%. Una recentissima analisi di Banca d’Italia rivela che ad agosto il tasso medio applicato, per esempio, alle famiglie che hanno fatto ricorso al credito al consumo si è attestato al 9,34%. Mentre per chi va in rosso sul conto il tasso medio è stato del 4,89%. Ancora, per le imprese non finanziarie che hanno chiesto prestiti fino a un milione di euro il tasso medio è risultato del 3,97%. 

Insomma, non sorprende che non ci sia la corsa di famiglie e imprese per chiedere i 23 miliardi di euro erogati alle banche dalla Bce di Mario Draghi in occasione della prima asta Tltro dello scorso settembre. Peraltro si tratta di finanziamenti concessi agli istituti di credito a tassi quasi nulli (0,15%) proprio per essere impiegati nell’economia reale. Logico quindi attendersi che i costi applicati a loro volta dalle banche ai clienti non siano alti. E invece no. D’altronde i tassi fissati per legge (a partire dai tassi effettivi medi di mercato, Tegm, rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia presso i singoli intermediari finanziari) al di sopra dei quali scatta l’usura arrivano ancora a superare il 24%.

È il caso per esempio degli scoperti senza affidamento fino a 1.500 euro, che per il quarto trimestre prevedono un tasso-soglia del 24,18% annuo. Ciò vuol dire che una banca potrebbe arrivare ad applicare tale costo del denaro senza ricadere nell’usura. Nei crediti personali i tassi massimi arrivano al 19,15%. E non va meglio a chi va in rosso con il fido. Le aperture di credito in conto corrente possono arrivare a costare il 18,525% fino a 5 mila euro, il 16,6% oltre 5 mila euro. Su livelli simili sono gli altri finanziamenti per famiglie e imprese: qui il tasso-soglia è fissato al 17,36%. Per gli sconti commerciali delle fatture si può andare oltre il 15%. I tassi medi applicati effettivamente sul mercato sono inferiori, ma restano comunque molto spesso a doppia cifra.

venerdì 10 ottobre 2014

Fondo per i mutui

Via al Fondo statale per i mutui prima casa. È stato firmato dal direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via e dal direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, il Protocollo di intesa per il nuovo Fondo di garanzia per la casa, previsto dal decreto interministeriale del 31 Luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre scorso.

Come opera il nuovo Fondo 
Il Fondo è volto alla concessione di garanzie nella misura massima del 50 per cento della quota capitale di mutui ipotecari, di ammontare non superiore a 250mila euro, per l'acquisto (o l'acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica) di immobili, non di lusso, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
Il Fondo, con una dotazione finanziaria di circa 650 milioni di euro, che potranno attivare circa 20 miliardi di euro di nuovi finanziamenti, rappresenta un importante strumento di accesso al credito per la casa a favore dei cittadini, oltre che un immediato impulso alla crescita attraverso il rilancio del settore immobiliare, anche sotto il profilo dell'efficienza energetica. Il Fondo sostituisce e amplia il raggio d'azione del vecchio fondo “Giovani Coppie”, ora non più attivo. 

Chi può fare richiesta 
Possono fare richiesta delle nuove garanzie tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo salvo quelli acquisiti per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. Ferma restando la facoltà della banca di erogare il mutuo, è previsto un tasso calmierato (tasso effettivo globale - Teg non superiore al tasso effettivo globale medio – Tegm, pubblicato trimestralmente dal Mef) per le seguenti categorie: le giovani coppie (in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico; conduttori di alloggi di proprietà degli Iacp, comunque denominati. Il Protocollo fissa tempi certi per l'operatività del Fondo: le banche/intermediari finanziari hanno trenta giorni lavorativi, dal momento della loro adesione all'iniziativa, per erogare il servizio ai cittadini, a patto che la Consap, società del Mef gestore del Fondo, abbia predisposto da almeno 30 giorni lavorativi il manuale d'uso per l'accesso delle stesse banche all'infrastruttura telematica.

Domande direttamente in banca 
Attivata la procedura, i cittadini potranno presentare le domande di accesso al Fondo direttamente alla banca/intermediario finanziario cui si richiede il mutuo ipotecario, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it), sul sito della Consap (www.consap.it) e sui siti di tutte le banche/intermediari finanziari aderenti. Gli elenchi delle banche aderenti al Protocollo presso le quali sarà possibile richiedere le garanzie statali saranno disponibili sul sito della Consap SpA (www.consap.it), oltre che sul sito dell'Abi (www.abi.it).

giovedì 9 ottobre 2014

Gli strumenti del fisco

Sempre più spesso si sente parlare di controlli fiscali, tracciabilità dei pagamenti e banche-dati in mano al fisco per il controllo dei contribuenti. I tempi sono cambiati e l’Agenzia delle Entrate viaggia al passo con le nuove tecnologie. I “trucchetti” degli evasori sono stati sconfitti più che dal fisco, dai suoi computer. Infatti, è proprio attraverso gli enormi database in uso all’amministrazione fiscale che quest’ultima riesce a sapere tutto dei contribuenti e a procedere, poi, agli accertamenti fiscali.   Ma come è cambiata la strategia di controllo? Il vero passo in avanti del fisco è stato, più che l’impiego di nuovi strumenti informatici, il cambio di indirizzo che gli stessi hanno subìto. Per superare le storiche difficoltà nel contrasto all’evasione, infatti, il fisco preferisce ora pescare i redditi non al momento dell’entrata nel portafogli, ma all’uscita, all’atto cioè della spesa. A meno che, infatti, il contribuente non si chiami Paperon de Paperoni, il cui unico godimento era tuffarsi tra le monetine (ossia il risparmio), “i soldi ci sono per essere spesi”, per poterne godere (è questo, del resto, il concetto di ricchezza tassato). E dunque, prima o poi, quello che entra deve anche uscire.   Ad essere tracciato è allora il consumo: è lì che interviene la verifica e il confronto con quanto dichiarato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Se tra i due dati vi sono evidenti sproporzioni (superiori al 20%) allora il fisco inserisce il soggetto in una black list (cosiddette “liste selettive”) e gli chiede chiarimenti. In questa sede, scatta l’inversione dell’onere della prova: il contribuente deve dimostrare di aver reperito i redditi in modo lecito. Diversamente è difficile scappare alle sanzioni tributarie ed, eventualmente, al reato di evasione fiscale.   Vediamo singolarmente quali sono i nuovi strumenti del fisco.   Innanzitutto, il centro nevralgico dell’Agenzia delle Entrate è l’Anagrafe tributaria, un maxi cervellone che, in realtà, è un portone di accesso a tutte le altre banche dati dell’amministrazione. Nell’anagrafe tributaria confluiscono le informazioni degli altri registri pubblici, affinché possano essere analizzati da software di riscontro e si possa verificare se, dal loro confronto, risultino contraddizioni e anomalie.   Per esempio, una di queste “porte” è il PRA, attraverso cui il fisco è in grado di sapere quante auto sono intestate al contribuente e quanto lo stesso paga di bollo auto. È inverosimile, per esempio, che un imprenditore su cui pesa un bollo annuo di 500 euro dichiari poi un reddito di 5000 euro (il 10% del reddito di un anno speso solo in tasse per l’auto risulterebbe contraddittorio).   Esiste poi l’Anagrafe condominiale: un registro tenuto dagli amministratori di condominio in cui gli stessi sono tenuti a indicare se, nello stabile, vi sono immobili concessi in locazione. In questo modo, il registro, consegnato al Comune, viene utilizzato per verificare se vi sia evasione nei contratti di locazione. Anche di ciò si serve il fisco per accertare eventuali redditi acquisiti in nero.   C’è poi l’Anagrafe dei conti correnti, esperienza che pochi altri Stati europei conoscono. Si tratta dell’obbligo delle banche di inviare, in tempo reale, all’Agenzia delle Entrate, tutte le informazioni su: apertura e chiusura dei conti correnti, saldo attivo o passivo, eventuali versamenti o prelievi. Insomma, tutto ciò che il contribuente fa dietro lo sportello lo sa anche il fisco.   Ma il vero potere dell’amministrazione, come già detto, è lo spesometro: lo strumento che consente di controllare tutti i consumi dei contribuenti superiori a una certa soglia.   Spese certe Tutte le volte in cui un’azienda vende un bene o eroga un servizio a un contribuente, e chiede a quest’ultimo il codice fiscale, il conseguente passaggio di denaro viene “schedato” e comunicato al fisco in tempo reale, affinché confluisca nel “paniere” dei consumi di tale soggetto e possa essere confrontato con il reddito da questi dichiarato.   Così, ogni volta che si stipula un’assicurazione sulla vita o sugli infortuni o malattie; ogni qualvolta si accede a un finanziamento o a un mutuo; ogni firma su un contratto di leasing o di locazione finanziaria: tutti i conseguenti ratei pagati mensilmente a titolo di canoni, di interessi passivi o di premi assicurativi vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate. Anch’essi sono parte dei consumi “schedati”.   Ed ancora, le spese mediche per le quali il contribuente è sempre in prima linea a farsi rilasciare la documentazione necessaria alle detrazioni fiscali: anch’esse sono comunicate all’Agenzia delle Entrate in tempo reale.   Ci sono poi i contributi previdenziali pagati alle casse private (come quelle dei professionisti).   Insomma, mentre il contribuente apre il portafogli c’è un file pronto ad essere spedito all’Agenzie delle Entrate.   Spese per elementi certi Esistono poi delle spese che, pur non in possesso del fisco, vengono comunque presunte. Per esempio, il possesso di una casa particolarmente grande fa presumere all’erario che il contribuente paghi una bolletta elettrica elevata. È vero: la spesa della luce non finisce in nessuna banca dati, ma essa può essere desunta dalla dimensione dell’immobile. E così per quanto riguarda le altre utenze, la spazzatura e anche, ovviamente, le tasse sugli immobili.   Insomma, è davvero difficile, se non impossibile, che il piccolo-medio contribuente sfugga agli artigli del fisco. Ed oggi, tutto ciò è reso ancora più articolato grazie alla tracciabilità dei pagamenti che vieta l’utilizzo del contante per spese superiori a 999,99 euro.   - See more at: http://www.laleggepertutti.it/57018_tutti-gli-strumenti-con-cui-il-fisco-controlla-i-contribuenti#sthash.CqxRIAPy.dpuf

mercoledì 8 ottobre 2014

Mutui agevolati per giovani coppie e famiglie

Mutui agevolati giovani coppie e famiglie, una richiesta sempre più frequente, soprattutto in presenza di un quadro economico a tinte decisamente fosche. Eppure, per quanti desiderassero acquistare, ristrutturare o migliorare a livello energetico una prima casa, è in arrivo un apposito Fondo di Garanzia. Non è la prima volta che ne parliamo, ma lo scorso 29 settembre è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia, che chiarisce come siano stati stanziati 600 milioni di euro per tre anni (dal 2014 al 2016), proprio per coprire il 50 per cento dell’importo (purché il prestito non sia superiore ai 250 mila euro). E per l’accesso al finanziamento sono stati stabiliti criteri di priorità a favore di giovani coppie, single con figli e under 35.

Cosa dice il decreto

Le informazioni sono tutte contenute nel decreto del dicastero economico datato 31 luglio 2014, “Disciplina del Fondo di garanzia “prima casa” di cui all’articolo 1, comma 48, lett. C) della legge 27 dicembre 2013, n. 147”, dov’è anche indicato che la gestione del Fondo è attribuita alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Alla dotazione finanziaria potranno comunque partecipare anche Regioni ed enti locali, su base volontaria.

I requisiti dell’immobile

Non tutti gli immobili, ovviamente, potranno godere del finanziamento; nello specifico, saranno ammessi solo quelli adibiti ad abitazione principale, che non rientrino nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Inoltre, chi contrae il mutuo non deve essere proprietario di altri immobili. Le operazioni di erogazione dei mutui garantiti potranno essere effettuate da banche e intermediari in base a un protocollo stipulato tra il Tesoro e l’Associazione Bancaria italiana (Abi).

Come si aderisce al Fondo?

Per poter attivare la garanzia, si dovrà fornire alla Consap una serie di documenti tra cui quelli attestanti l’avvenuta erogazione del mutuo al mutuatario. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Consap – secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle richieste – provvederà a corrispondere l’importo dovuto a banche e intermediari.
La garanzia verrà ovviamente meno se risulterà essere stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti.

martedì 7 ottobre 2014

tenere sotto controllo i propri conti

Ormai sul web si trova di tutto: siti che offrono la possibilità di gestire il proprio conto e il bilancio familiare,calcolare il potenziale guadagno con gli investimenti, calcolare la rata di un prestito e in genere amministrare le proprie finanze. Tuttavia, è possibile anche effettuare queste operazioni in assenza di un collegamento Internet, e senza dover inserire dati sensibili sul web: basta scaricare i programmi giusti e operare tranquillamente sul proprio computer.
Oggigiorno è fondamentale tenere sotto controllo le proprie spese e il bilancio familiare. Avere un’app per vedere saldo e movimenti, così come consultare l’estratto conto del proprio conto corrente non è sufficiente, perché non consente di programmare un budget, controllare le uscite in ogni categoria, conoscere i rendimenti dei finanziamenti, gestire azioni, obbligazioni ed altri prodotti di investimento, etc.
Per queste finalità invece vi è un’interessante offerta di software per il bilancio familiare, molti di essi completamente gratuiti, che consentono di tenere sotto controllo le proprie finanze direttamente sul computer, senza necessità di una connessione Internet.Di seguito, vi proponiamo alcuni dei programmi per il controllo del conto corrente che abbiamo trovato in giro sul web.

giovedì 2 ottobre 2014

taglio tassi bce cosa cambia per i mutui?

Il taglio dei tassi di interesse è una delle novità principali:
  • il tasso BCE attivo passa dallo 0,25% allo 0,15% raggiungendo difatto il nuovo minimo storico: ciò rappresenta un piccolo risparmio per coloro che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile BCE ma contemporaneamente uno svantaggio in termini di remunerazione per chi ha sottoscritto una polizza o un’obbligazione ancorata al tasso stesso (discorso analogo vale per i conti di deposito);
  • il tasso passivo, pagato alle banche che “parcheggiano” la loro liquidità nelle casse della banca centrale (noto come tasso di deposito overnight, trattandosi di operazione aventi scadenza il giorno successivo), diventa negativo (-0,1%) per la prima volta: in altri termini, le banche che vorranno rendere disponibile la loro liquidità dovranno pagare interessi anzichè riceverne e questo, almeno potenzialmente, dovrebbe rappresentare un incentivo a dare credito a famiglie e imprese.
Per favorire la concessione di mutui e prestiti, è stata resa disponibile una somma di 400 miliardi di Euro (nettamente inferiore ai 1000 miliardi del 2012) cui le banche potranno accedere nella misura massima pari al 7% dei propri impieghi al 30 aprile 2014; in altre parole, nelle prime aste che si terranno nei mesi di settembre e dicembre, un istituto potrà richiedere un prestito agevolato alla BCE (della durata di 4 anni) in base a quanto ha erogato: difatto rappresenta un’operazione cosiddetta di T-LTRO (targeted long-term refinancing operations) ovvero di rifinanziamento a lungo termine a favore delle banche da destinare alle famiglie e, in particolare, alle società non finanziarie del settore privato in modo da favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. Altro obiettivo della manovra, necessario per favorire il rilancio dell’occupazione e la crescita delle imprese, è quello di aumentare la crescita dei prezzi (inflazione), deprezzando l’Euro nel confronto con le valute estere in modo da rendere nuovamente vantaggioso l’acquisto di prodotti del “vecchio continente” e aumentare significativamente le esportazioni.
Conclusa la breve analisi, non rimane che rispondere alla domanda iniziale: cosa cambia per chi ha stipulato un mutuo? Sarà più facile ottenere una somma per acquistare casa? Cosa attendersi per il futuro delle famiglie e delle piccole-medie imprese italiane? Il Presidente del Codacons Rienzi, ammonendo difatto la BCE per un ritardo di 18 mesi nella strategia di azione, ha stimato un risparmio di 72 Euro/anno per chi ha acceso in passato un mutuo di 100.000 Euro (durata 30 anni) e di 96 Euro per un mutuo di 150.000 Euro (durata 25 anni): una cifra quasi “impercettibile”, considerata anche la quota di mutui indicizzati al tasso BCE (circa l’1% del totale che vede coinvolte il 2% delle famiglie italiane). Inoltre, il valore dell’Euribor godrà anch’esso di una diminuzione – come già successo in occasione delle riduzioni passate – ma anch’essa genererà probabilmente un impatto molto contenuto sulle rate mensili, dato il livello minimo raggiunto (Euribor 3 mesi: 0,3%).
Le note positive, pertanto, dovrebbero arrivare dalle banche: il controllo della BCE sulle erogazioni – condizione necessaria per accedere ai fondi agevolati stanziati – dovrebbe portare ad allentare i cordoni delle borse ed immettere liquidità a disposizione dei privati, facilitando l’accesso al credito e riducendo gli spread applicati ai mutui; di conseguenza, il risparmio per i nuovi mutuatari potrebbe essere rilevante e contemporaneamente le operazioni di surroga dei contratti sottoscritti negli anni della crisi potrebbero compiere una nuova accelerata. Per concludere, però, occorre ricordare il prossimo stress-test del mese di ottobre cui saranno sottoposti i principali istituti di credito: in tal senso, quindi, la preoccupazione potrebbe portare le banche a una lenta ripresa delle erogazioni, rimandando tutto ai primi mesi del 2015

domenica 28 settembre 2014

Come la banca ti controlla la macchina

Nuova rivoluzione dall'America. Non paghi le rate? L'auto si blocca. Una tecnologia rivoluzione, in negativo, la vita di chi non riesce a rimanere in pari con le rate dell'auto. Un sistema installato sulle vetture appena acquistate grazie a un mutuo subprime permette di farle controllare a distanza da chi ha concesso il prestito. Come riporta il New York Times, il dispositivo è stato installato su circa due milioni di veicoli, e con un semplice clic di un mouse o attraverso uno smartphone, i creditori possono controllare l'accesso al veicolo e bloccarlo in caso i mutuatari non siano in regola con i pagamenti. 
Con il nuovo sistema di controllo remoto chi concede il mutuo si mette al riparo in caso di mancato pagamento delle rate. Secondo il New York Times, tuttavia, tale tecnologia pone parecchi problemi di privacy, oltre che di sicurezza. Una donna di Las Vegas di nome Mary Bolender, per esempio, ha raccontato di essere rimasta bloccata con la sua vettura mentre doveva portare la figlia di 10 anni in ospedale per un'emergenza, ed è riuscita a ripartire solo dopo aver saldato il debito di 389 dollari.

sabato 27 settembre 2014

Interessi di mora e TEGM

E’ ormai da tempo assodato che anche gli interessi di mora, ancorché non concorrano a determinare il TEGM, sono soggetti al rispetto delle soglie d’usura.
Il principio è stato più recentemente ribadito dalla Cassazione Sez. I, n. 350/13 che ha precisato che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.”.
La sentenza della Cassazione 350/13 non prende in considerazione alcuna la rilevazione campionaria sul tasso mora effettuata dalla Banca d’Italia nel ’01, né il diverso criterio di valutazione della mora indicato dalla stessa, trattandosi di un mutuo concesso in epoca precedente la menzionata rilevazione. La verifica dell’usura è stata accertata facendo esclusivo riferimento alla soglia riveniente dal TEGM pubblicato dal D.M. del Tesoro relativo al II trimestre ’98: con il criterio successivamente suggerito dalla Banca d’Italia, a seguito della rilevazione campionaria del ’01, l’usura non sarebbe emersa. Ma questa circostanza non sarebbe del tutto trascurabile se si ritenesse che la maggiorazione di 2,1 punti della mora rilevata nella menzionata indagine non è un prezzo di mercato che muta nel tempo, ma una penale suscettibile di un’apprezzabile stabilità nel tempo, applicata sia precedentemente che successivamente alla rilevazione.
Per gli interessi di mora si è creata una situazione simile a quella delle CMS prima del ‘10, escluse dal TEG e menzionate a parte nei decreti ministeriali. Nell’ambito della rilevazione del tasso medio di mercato, ai fini dell’individuazione delle soglie d’usura, il tasso di mora non viene ricompreso nel calcolo, né costituisce una Categoria a sé, distinta dalle altre che caratterizzano il panorama del credito: la legge consente la distinzione in categorie per le operazioni di credito, non per la natura degli interessi, e la rilevazione del TEGM è rivolta a cogliere la fisiologia, non la patologia del fenomeno. Tuttavia da oltre un decennio i decreti ministeriali, nella medesima opacità che ha contraddistinto l’evidenza a latere delle CMS, continuano a menzionare l’indagine campionaria, curata dalla Banca d’Italia nel 2001, che aveva accertato per la mora un tasso collocato 2,1 punti al di sopra del tasso medio corrispettivo rilevato per il complesso del campione esaminato.
Sin dalla prima comparsa nel decreto ministeriale del marzo ’03, ad oltre sei anni dalla legge, il richiamo alla rilevazione campionaria ha determinato confusione e scetticismo, apparendo come un tardo rimedio alla discrasia insorta fra la norma di legge, che assume una portata assoluta, indifferente alla natura dell’interesse percetto, e le ‘Istruzioni’ della Banca d’Italia, che dovendo perseguire la rilevazione statistica di un dato fisiologico di mercato, escludono espressamente la mora. Le ‘Istruzioni’ sono tuttavia nel contempo gravate dall’art. 3 comma 2 dei decreti ministeriali di pubblicazione del TEGM, che dispone che gli intermediari, al fine di verificare il rispetto del limite d’usura, “si attengono ai criteri di calcolo delle ‘istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia”.
Nella circostanza, non potendo gli intermediari seguire pedissequamente il dettato ministeriale, la Banca d’Italia ha creduto opportuno, analogamente alla CMS, integrare la norma predisponendo, con l’indagine campionaria del 2001, uno specifico riferimento per la mora. D’altra parte il MEF, più che sentire – come dispone la legge – è apparso aderire alle indicazioni della Banca d’Italia riportando in decreto la risultanza del campionamento sulla mora senza null’altro aggiungere, rimettendo in tal modo alla valutazione degli intermediari l’uso che a tale dato poteva darsi.
Il singolare riferimento nei decreti ministeriali alla rilevazione campionaria dei tassi di mora del 2001 ha creato il destro per un diverso trattamento degli stessi rispetto ai tassi corrispettivi.
L’ABI, dopo l’indagine sui tassi mora richiamata dal decreto ministeriale, in una lettera circolare indirizzata alle associate (n. 4681/2003), sulla base di ‘prime autorevoli interpretazioni della dottrina’, aveva suggerito, per la mora, l’adozione di un sofisticato criterio, successivamente mutuato dalla Banca d’Italia per la CMS con la Circolare del 2/12/05: soglia per la mora pari alla somma del tasso medio di mercato, individuato dalla Banca d’Italia per gli interessi corrispettivi, e della maggiorazione di 2,1 punti percentuali, il tutto aumentato del 50% (ora 25% + 4 punti).
Questo criterio ha ora incontrato l’avallo della Banca d’Italia, la quale solo nella recente comunicazione del 3 luglio 2013 ha espresso chiaramente le finalità implicite della rilevazione campionaria della mora, riportata sistematicamente, negli ultimi dieci anni, in tutti i decreti ministeriali di pubblicazione delle soglie d’usura. 
L’indicazione dell’ABI, accolta all’unisono dalla Banca d’Italia, non risulta essere stata adottata dagli intermediari più prudenti, che hanno prestato maggiore attenzione alle pronunce nel frattempo espresse dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Valutando opportunamente il rischio legale che ne può derivare, gli intermediari, per lo più, mantengono la mora entro la soglie pubblicate dal MEF per le distinte Categorie di credito, senza alcuna maggiorazione. D’altra parte non è questa la sola circostanza nella quale le banche si sono discostate cautelativamente dalle indicazioni della Banca d’Italia, per non incorrere in ‘quell’aggiramento della norma penale che impone alla legge – e non alla Banca d’Italia – di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari’, sancito dalla Cassazione Penale n.46669/11 per le CMS.
Il rilievo appare quasi naḯf,: l’art. 2 comma 4 della legge 108/96 prevede che il limite “…oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale …” non nel tasso riveniente dalla maggiorazione che autonomamente la Banca d’Italia ha voluto rilevare, in termini campionari, sulla base di criteri che non si conoscono, dopo oltre cinque anni dal varo della legge. Non vi sono altri tassi medi pubblicati in Gazzetta oltre ai valori del TEGM, non è pubblicato un tasso medio per la mora, non è stato mai esplicitato in Gazzetta o nei Decreti del MEF che per la mora dovesse essere considerata la maggiorazione di 2,1 punti, aggiungendola al tasso medio di rilevazione e maggiorando il tutto del 50%. Né tanto meno con il provvedimento legislativo del ’11, che ha sostanzialmente ampliato lo spread dal 50% al 25% più quattro punti, si è  fatto menzione ad alcuna soglia per la mora: prima della recente comunicazione del 3 luglio 2013 della Banca d’Italia, solo le ‘autorevoli interpretazioni’ dell’ABI avevano dato un’indicazione similare (non del tutto identica). Se questa ‘balzana’ lettura avesse acquisito in dottrina e in giurisprudenza una qualche forma di credito, si sarebbe reiterato sulla mora quanto accaduto per la CMS.
Non si vede come possa prevedersi una specifica soglia per gli interessi di mora senza porsi in contrasto con il dettato normativo che dispone la soglia per il tasso di interesse, a qualunque titolo convenuto, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio: come detto, la diversificazione del tasso soglia, prevista dalla legge per le differenti categorie, è riferita alla natura del credito, non dell’interesse, e alla fisiologia, non alla patologia, del fenomeno.
Creando – con il riferimento ad una generica rilevazione campionaria, non prevista da alcuna norma di legge – un ulteriore spread di penalizzazione entro una diversa e più elevata soglia, ancor prima di ravvisare la ricorrenza dell’usura concreta, si verrebbe a contraddire la logica della rilevazione del valore medio fisiologico del credito come punto di riferimento al quale ancorare lo spread di variazione consentito dalla legge stessa. Se si inseguono i diversi gradi di patologia con differenti tassi soglia si innesca un’ascesa che vanifica lo spirito stesso della legge.
Il rafforzativo ‘sono sempre usurari’ – riportato nel menzionato passaggio dell’art. 2, comma 4, della legge 108/96, non sembra ammettere deroghe: ogni patologia deve essere comunque ricompresa nello spread fissato dalla legge rispetto al tasso medio di mercato, inteso quest’ultimo come un tasso ordinario, fisiologico.
Se si crea una Categoria per la patologia con una propria specifica soglia, viene meno il riferimento al tasso ordinario e si vanifica lo spirito della legge, privandola dell’inderogabilità implicita nella formulazione ‘sono sempre usurari’.
La Banca d’Italia con le sue indicazioni, che esondano l’ambito proprio della funzione che solo indirettamente le viene assegnata, e che vengono passivamente recepite nei decreti del MEF, presta forme di soccorso agli intermediari che si pongono in contraddizione con la legge 108/96 e le pronunce della Suprema Corte, contribuendo a creare quelle zone grigie che, prima della sentenza della Cassazione Pen. n. 46669/11, hanno seriamente pregiudicato la determinatezza e tassatività della norma. Gli stessi controlli di vigilanza risultano di fatto edulcorati, risultando informati alle indicazioni dell’Istituto in luogo di quelle rivenienti dalla Suprema Corte.
Con l’inusuale chiarimento del 3/07/13, la Banca d’Italia appare voler interpretare e integrare la Sentenza ultima della Superiore Corte n. 350/13 in tema di mora. Nel chiarimento si puntualizza:
i) i tassi soglia non sono fissati dalla Banca d’Italia ma determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
ii) la verifica dell’usurarietà dei tassi applicati ai singoli contratti e le conseguenti valutazioni, sotto l’aspetto civile e penale, sono rimesse all’Autorità giudiziaria;
iii) la Banca d’Italia, attraverso le ‘Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura’ e i connessi chiarimenti pubblicati sul sito, fornisce agli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i TEG applicati, utilizzati per l’individuazione delle soglie trimestrali. I Decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l’usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici;
iv) le ‘Istruzioni’ della Banca d’Italia sono costantemente aggiornate per tener conto dell’evoluzione della normativa in tema di contratti bancari e dell’innovazione finanziaria. Tali Istruzioni possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni.
L’Istituto Centrale appare voler ricondurre ad un automatismo di legge quella gestione dei tassi d’usura esercitata attraverso le categorie di credito, le FAQ e, non da ultimo, questa nuova comunicazione a chiarimento. Le ‘Istruzioni’ della Banca d’Italia, si ribadisce, vengono costantemente aggiornate per tener conto dell’evoluzione del mercato creditizio; vengono all’uopo richiamati, accanto alle ‘Istruzioni’, ‘i connessi chiarimenti pubblicati sul sito’ i quali hanno assunto la singolare funzione di modifica interpretativa delle ‘Istruzioni’. Con buona pace della riserva di legge, se tali ‘Istruzioni’ e i connessi chiarimenti – a norma dell’art. 3, comma 2 dei Decreti Ministeriali – oltre che per la rilevazione del TEGM, dovessero essere impiegati per la verifica del limite d’usura.
            Dopo la pronuncia espressa dalla Cassazione Pen. n. 46669/11, ancor più stridente appare la circostanza che prima vengano richiamati i decreti ministeriali che dispongono la verifica dell’usura con gli stessi criteri tecnici riportati nelle ‘Istruzioni’ per la rilevazione del TEGM, per poi dover rilevare che tali criteri non vincolano le decisioni della magistratura. Per attenuare questa discrasia la Banca d’Italia dovrebbe osservare una stretta aderenza all’art. 644 c.p. per non incorrere nuovamente nella censura della Cassazione, evitando, tra l’altro, interventi ‘creativi’ di campionatura non specificatamente previsti dalla norma.
Con il menzionato disposto ministeriale – per nulla ricompreso nei margini delegati dalla legge 108/96, che assegna al MEF, sentita la Banca d’Italia, esclusivamente il compito di rilevare il tasso medio di mercato – si continua, con caparbietà, a voler riportare i criteri e il tasso da impiegare per il rispetto dell’art. 644 c.p. ai criteri e al tasso appositamente ideati dalla Banca d’Italia per la rilevazione del tasso medio di mercato (TEGM): risultando le finalità diverse seppur accostate, si viene a perpetrare l’ambigua incongruenza nella quale si è già incorsi con la CMS, esclusa nella rilevazione del TEGM e ricompresa nella verifica del rispetto della soglia d’usura. Colmando l’incongruenza della mora con una ‘posticcia’ rilevazione campionaria, priva di alcun supporto normativo.
Per la mora – come per altre fattispecie che vengono escluse dalla rilevazione del TEGM, quali crediti in sofferenza, revocati, ecc. (cfr. paragrafo B2 delle ‘Istruzioni) – il disposto dell’art. 3, comma 2 dei menzionati decreti ministeriali si pone in palese contraddizione con il dettato dell’art. 644 c.p.. Questa circostanza non può sfuggire ai vertici bancari che, depositari del presidio della norma penale, sono chiamati, nella loro peculiare diligenza professionale, a cogliere la priorità della legge e comunque adottare comportamenti di cautela quand’anche esistesse un mero dubbio.
Nei principi stabiliti dalla Suprema Corte (II Sez. Pen. n. 12028/10, II Sez. Pen. n. 28743/10, II Sez. Pen. n. 46669/11), sia per i criteri di aggregazione sia per i criteri di inclusione, il TEG indicato dalla Banca d’Italia per la rilevazione statistica del tasso medio di mercato costituisce un punto di riferimento solo nella misura in cui risulti coerente e congruente con il dettato dell’art. 644 c.p..
La ‘copertura’ del menzionato decreto ministeriale è stata ridimensionata dalla Cassazione Pen. n. 46669/11 che ha ricondotto le indicazioni della Banca d’Italia e, di riflesso, il disposto ministeriale, in un alveo propriamente subordinato alla norma di legge; la pronuncia della Cassazione è perentoria, ponendo un solido presidio alla tassatività della norma: “Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione …”.
Il principio fissato dalla Cassazione viene trovando immediato riscontro nella giurisprudenza ordinaria: “E’ evidente pertanto che le suddette Istruzioni della Banca d’Italia non abbiano alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell’ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbano essere osservate dagli operatori finanziari allorquando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto, e ciò sia perché non sono appunto finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro per stabilire il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo, sia perché disposizioni certo non suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all’art. 644 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo globale praticato. Il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal Giudice unicamente sulla base dell’art. 644 c.p. che prevede che ‘per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito’ e, ove presenti, di eventuali disposizioni di legge aventi pari forza; non hanno alcuna efficacia a tale fine le istruzioni impartite dalla Banca d’Italia per rilevare il TEGM, sia perché non rivolte, come si è detto, a stabilire il tasso globale effettivo di una certa singola operazione, sia perché non aventi comunque, neppure in astratto, portata derogatoria né integratrice della norma di cui sopra, nella parte in cui indica come calcolare il tasso effettivo globale.
Dopo le ‘difformi’ indicazioni della Banca d’Italia in tema di CMS, che hanno per lungo tempo seriamente pregiudicato l’applicazione dei limiti d’usura, la Cassazione, con il perentorio disvalore espresso per le circolari e direttive della Banca d’Italia, ha voluto riaffermare la gerarchia delle fonti normative, onde evitare il ripetersi di ‘difformi’ interventi e/o interpretazioni, che possano pregiudicare la determinatezza e tassatività della norma.  
Si può ritenere che, con le precisazioni in tema di responsabilità e professionalità dell’operatore bancario fornite dalla Cassazione, in presenza dell’elemento oggettivo non rimangano spazi di copertura alle indicazioni della Banca d’Italia che possano far escludere l’elemento soggettivo. Il precedente della CMS non si può replicare: la Cassazione ha stabilito principi che escludono un ulteriore scollamento dell’usura oggettiva da quella soggettiva; con la diligenza e professionalità richiesta ai vertici bancari non si può trascurare il principio di determinatezza e tassatività della norma penale ricondotto esclusivamente all’art. 644 c.p., che non può essere pregiudicato dalle ‘interpretazioni’ normative offerte dalla Banca d’Italia.
Quali che siano le ‘Istruzioni’, e ancor più le modifiche apportate dalle FAQ, la trasposizione delle indicazioni della Banca d’Italia, dalla rilevazione del tasso medio di mercato alla verifica del rispetto delle soglie d’usura, rimane subordinata alla prescrizione dell’art. 644 c.p. Con questa incontrovertibile evidenza si scontrano quei comportamenti opportunistici degli intermediari, che ricercano ‘copertura’ nelle ambiguità insite nella norma amministrativa.

martedì 23 settembre 2014

Attività dell'arbitro bancario

Anche nel 2013, quarto anno di funzionamento, l’ABF si è confermato un efficace strumento di tutela,  apprezzato dalla clientela
L’ABF è un tassello importante nella strategia complessiva della Banca d’Italia in materia di tutela della trasparenza e della correttezza nei rapporti tra intermediari e clienti. L’ABF non è funzionale solo a ripristinare l’equilibrio del singolo rapporto in cui è sorto un contrasto; le informazioni desumibili dall’attività dell’ABF, complessivamente considerate, possono orientare l’azione di vigilanza sia sul fronte della regolamentazione che su quello dei controlli.
Nel 2013, i ricorsi presentati hanno raggiunto i 7.862,  39% in più rispetto all’anno precedente. I dati relativi al primo semestre 2014 segnalano una accelerazione (con un incremento rispetto al primo semestre 2013 del 55%).
Nel 2013, sono stati presentati in media 655 ricorsi al mese ( 471 nel 2012) e ne sono stati decisi  in media 578 (391 del 2012).
La maggior parte dei ricorsi è stata presentata da clienti consumatori (87%, rispetto all’84% del 2012).
I ricorsi relativi a carte di credito, bancomat e altre carte di pagamento hanno rappresentato il 36% del totale. Si segnala anche un aumento consistente della percentuale di ricorsi in materia di finanziamenti verso cessione del quinto dello stipendio o della pensione (19% sul totale).
Tali materie formano più frequentemente oggetto di ricorso da parte dei clienti consumatori. Per le imprese e i professionisti, le controversie riguardano prevalentemente rapporti di conto corrente, aperture di credito e mutui.
Il 70% dei ricorsi decisi nel 2013 è a favore del cliente: il 36% è stato accolto, in tutto o in parte; il 34% si è concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti; il 30% è stato respinto, perché i Collegi hanno ritenuto infondate o non adeguatamente provate le ragioni del cliente o per motivi legati al mancato rispetto delle regole procedurali.
La percentuale di esiti positivi risulta, in tutti i Collegi, più elevata in caso di clienti consumatori. I dati mostrano che sussistono margini per favorire la soluzione del contenzioso già nella fase del reclamo.
Si conferma anche nel 2013 l’effettività della tutela offerta dal sistema ABF: le pronunce dell’ABF presentano un elevato tasso di adesione da parte degli intermediari. Con riferimento ai 2.296 ricorsi accolti nell’anno, si sono registrati solo 27 casi di decisioni non osservate, riconducibili a 6 operatori non bancari.
La Relazione contiene una panoramica di casi decisi nell’anno e la rassegna tematica delle decisioni dei Collegi.
La diffusione della conoscenza dell’Arbitro e della sua “giurisprudenza” è essenziale. Sul sito dell’ABF (oltre 18.000 accessi giornalieri, in media, nel 2013) è consultabile l’archivio delle pronunce emesse dai Collegi territoriali e dal Collegio di coordinamento. Il sito descrive l’attività dell’Arbitro, mette a disposizione una “Guida pratica”, contiene il modulo per presentare ricorso.

martedì 9 settembre 2014

Tassi usura

La legge sull'usura (legge 108/1996), ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari. Ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi, si deve fare riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento (legge 24/2001).
La Banca d'Italia rileva trimestralmente i tassi effettivi globali medi applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Così quando andiamo a valutare un prestito o un mutuo dobbiamo ricercare l'esatta tipologia nella tabella dei tassi e fare riferimento ai tassi soglia del periodo di riferimento preciso

lunedì 8 settembre 2014

Un caso concreto di usura

Nel corso delle casistiche che si presentano mi è successo un caso che mi è spiaciuto molto non poter portare avanti. 
Si trattava di un signore che aveva sottoscritto due mutui, uno come azienda e uno affiancando la firma della madre.
In entrambi i casi l'usura c'è ma la ditta individuale era stata chiusa da più di un anno, per cui la causa sarebbe stata molto rischiosa. Quello sottoscritto assieme alla madre aveva un importo molto basso e molte spese da anticipare... con i tempi che corrono rischiare è difficile e spendere i propri risparmi per un guadagno inferiore a quanto anticipato non è una scelta facile.
Il titolare in questione ha deciso per il no, anche un po' scoraggiato da esperienze precedenti con gli avvocati.
Così ha vinto di nuovo la banca. 
Se vuoi informazioni sul tuo caso, contattami 334/1356640 (anche whatsapp) Caterina Savioli
o mandami una mail caterina.savioli.cs@gmail.com

venerdì 6 giugno 2014

I tassi usura e gli errori delle banche

L’unica certezza sugli interessi è che sono salati. Ma non tutti valgono allo stesso modo, c’è tasso e tasso. E così, pur concorrendo a ripagare le banche dei prestiti concessi a fatica a famiglie e imprese, non tutti vengono sommati nel calcolo dell’eventuale superamento delle soglie di usura fissate trimestralmente dalla Banca d’Italia. Una questione molto controversa che una recente sentenza della Cassazione favorevole al consumatore non è bastata a dirimere, anzi. E così più la crisi avanza, più soldi escono dalle tasche della gente e più aumentano i ricorsi in Tribunalecontro gli istituti di credito che avrebbero invece dovuto ridare ossigeno all’economia grazie ai prestiti a buon mercato a suo tempo concessi dalla Banca Centrale Europea. E magari si trattasse solo di “un atteggiamento negativo verso le banche perché siamo in campagna elettorale”, come vorrebbe il presidente di Unicredit, Giuseppe Vita.
La vicenda è ben più complessa e passa per le indicazioni di Bankitalia, di cui gli istituti di credito, dopo aver incassato laute plusvalenze dalla rivalutazione del capitale, restano azionisteCosì accade che il coacervo di conflitti di interesse, si trasforma in un boomerang per i cittadini e le imprese. Perché da un lato le aspettative dei clienti sono alte, sulla base appunto della giurisprudenza esistente in tema di usura che in caso di superamento delle soglie proibite prevede l’obbligo per la banca di restituire tutte le somme percepite a titolo d’interessi e a non pretenderne più per il futuro. Dall’altro, le ultime sentenze dei tribunali civili seguendo un’interpretazione fortemente restrittiva delle indicazioni in merito della suprema corte, stanno dando ragione alle banche a loro volta sostenute dalla Banca d’Italia, sostenendo che nel calcolo della soglia di usura, il tasso degli interessi di mora fissato dal contratto di finanziamento per i casi di ritardato pagamento, non va sommato aritmeticamente a quello degli interessi corrispettivi nella verifica della soglia di usura. 
Eppure nel gennaio dello scorso anno la Cassazione aveva aveva ribaltato il principio sostenendo che  anche i tassi di mora debbano essere computati all’interno degli interessi che concorrono a misurare la soglia di usura. Con il conseguente annullamento di quanto il ricorrente aveva pagato in più a Banca Intesa oltre al capitale prestato. Ma la Banca d’Italia non ha fatto una piega. Anzi. Nella successiva circolare di aggiornamento delle soglie ha precisato che gli interessi di mora non rientrano nei calcoli. Con il risultato, come segnala l’ufficio legale dell’Adusbef, che mentre i casi concreti di sforamento delle soglie si moltiplicano per famiglie e imprese, le banche continuano a fare margini sfruttando anche i lunghi tempi della magistratura e l’effetto positivo dei bassi tassi della Bce sull’economia non si vede.
Gli esempi delle situazioni limite non mancano. Come quelle segnalate dall’Adusbef, che racconta di Mps che riesce ad applicare un tasso usuraio già come condizione base (cioè senza conteggiare mora o varie commissione) di un contratto di finanziamento da 800mila euro stipulato nel 2010 da un imprenditore. Per non parlare del Banco di Napoli (gruppo Intesa Sanpaolo) che in un mutuo a tasso variabile da 350mila euro erogato nel 2012 fa pagare tra interessi e mora il 10,2% a fronte di un limite anti usura del 9,4 per cento. O della stessa Intesa che ha agganciato tassi di sconfinamento in assenza di fido ai tassi antiusura diminuiti del 2 per cento. Tutto legale, ma significa che se si va in rosso si arrivano a pagare interessi del 22 per cento (vale sempre la pena ricordare che gli interessi corrisposti dalle banche per i soldi depositati sul conto corrente sono invece intorno allo 0,1%-0,3%). Per la Banca d’Italia nessun problema, basta che “il cliente sia debitamente informato”. Magari con avvisi microscopici scritti nell’ultima pagina del contratto, aggiungiamo noi.
Tutto a posto, insomma, se non fosse per il fatto che il meccanismo di conteggio delle soglie anti usura, definite da Bankitalia, è tarato appositamente per garantire agli istituti di credito ampi margini di profitto anche in situazioni di tassi d’interesse ufficiali molto bassi. Non solo: le circolari di Palazzo Koch contraddicendo spesso e volentieri le norme di legge come interpretate dai giudici danno carta bianca alle banche. Il malcostume è così reiterato che persino la Corte di Cassazionesi è vista costretta a rimbrottare Bankitalia. In una sentenza del 2011 (n. 46669), per esempio, scrive esplicitamente che le disposizioni di legge in materia di usura e nello specifico il conteggio della commissione di massimo scoperto, devono essere applicate indipendentemente da quanto diversamente disposto da Banca d’Italia. Significa anche che le banche non possono farsi scudo delle circolari di via Nazionale per giustificare pratiche in contrasto con le disposizioni normative in materia.
Risultato: nell’incertezza più assoluta i correntisti sono sottoposti anche al rischio della ulteriore truffa: stanno letteralmente esplodendo il numero delle società che offrono consulenze finanziarie chiedendo spesso compensi salatissimi – molte volte non corrispondenti alla qualità delle relazioni offerte – a fronte di un’incertezza assoluta dell’esito. Il rischio di fregatura, così si moltiplica creando un vero e proprio far west.

lunedì 14 aprile 2014

Ultime notizie sull'usura bancaria

Questa volta l’accusa, pesante, non risuona nella voce impotente di qualche imprenditore inferocito. È nero su bianco, nelle carte di un'inchiesta avviata dalla procura di Roma che ha messo nel mirino due figure di vertice nel sistema bancario italiano. Articolo 644 del codice penale: usura. È il reato per il quale da più di 6 mesi sono indagati due nomi come Federico Ghizzoni, ad di Unicredit, e Fabrizio Viola, suo omologo al Monte dei Paschi di Siena. Puntano in alto le verifiche del sostituto procuratore Edmondo De Gregorio, che il mese scorso ha chiesto al gip una proroga fino a settembre delle indagini avviate lo scorso anno. E a un consulente della procura ha affidato una perizia ad hoc.
L'indagine è partita dopo le querele contro gli ad delle due banche presentate dal titolare di una Srl di Roma attiva nel settore della meccanica di alta precisione. Un’azienda solida, proprietaria di brevetti innovativi e in relazioni commerciali anche con l'estero. Stritolata dal peso insostenibile delle somme dovute agli istituti di credito presso cui aveva acceso i fidi di cassa necessari a supportare i propri investimenti. Nella querela contro Ghizzoni l'imprenditore romano, che per il momento chiede l'anonimato, racconta come il rapporto ventennale tra la sua azienda e l’Unicredit sia precipitato con l’arrivo della crisi. Parla esplicitamente di «vessazioni pesanti e pressoché quotidiane». Una storia simile a tantissime altre. L'ultimo appiglio, per gli imprenditori romani, si è materializzato dopo un viaggio a Parma. Qui ha sede l'associazione Federitalia, fondata dall’imprenditrice emiliana Wally Bonvicini e nata per tutelare imprenditori e cittadini dal rischio di usura bancaria. I tecnici e i consulenti di Federitalia, in due perizie che puntellano la querela presentata in procura dagli imprenditori, sostengono che la somma degli oneri riscossi negli anni da Unicredit e Mps in relazione ai crediti concessi supererebbe di gran lunga il tasso soglia oltre il quale si configura il reato di usura. Sommando commissioni, spese accessorie, tassi d'interesse e commissioni di massimo scoperto - sostengono i tecnici di Federitalia nelle perizie che hanno esaminato gli estratti conto degli imprenditori romani clienti di Unicredit ed MPS - le banche sarebbero tenute a restituire complessivamente poco meno di 200 mila euro ai titolari dell'azienda meccanica. La banca senese, sostengono i periti, dovrebbe restituire all’azienda romana un totale di 55.561euro tra presunti «interessi usurari», «commissioni di massimo scoperto usurarie» e «spese usurarie». L'istituto di Piazza Cordusio invece sarebbe debitore per 144.277 euro. Nel mirino dei periti anche la pratica illegittima della «capitalizzazione trimestrale degli interessi», che le banche in questione avrebbero adottato costringendo di fatto l'imprenditore a versare oneri sui prestiti ottenuti molto più ingenti del dovuto. Se le denunce per usura, estorsione o truffa da parte di imprenditori esasperati passati al contrattacco nei confronti di banche, finanziarie e persino di Equitalia non sono una novità, questa volta a finire sotto la lente degli inquirenti non è però il comportamento di qualche oscuro direttore di filiale. Si va a rovistare nelle eventuali responsabilità dei vertici dei consigli di amministrazione dove vengono fissati i criteri per l'erogazione del credito. Come ricorda la Federitalia, una sentenza del 2011 della Cassazione ha stabilito che i vertici delle banche devono essere considerati perfettamente a conoscenza dell'operatività all'interno delle filiali e rispondono in pieno dell’operato dei dipendenti.
I precedenti non sono incoraggianti. Proprio il mese scorso si è chiusa con l'archiviazione l'inchiesta per truffa e usura aggravata che ha visto tra gli indagati eccellenti il presidente di Banca Intesa Giovanni Bazoli e l'ex ad Corrado Passera e l'ex ad di Generali Giovanni Perissinotto. Un’indagine partita nel 2009 dall’esposto di un imprenditore che riteneva eccessivi i tassi applicati sui crediti ricevuti, e che ha finito per entrare a gamba tesa nel cda di Intesa dopo una consulenza tecnica chiesta dal pm titolare. Nel 2011 invece la Cassazione ha assolto definitivamente Cesare Geronzi, Luigi Abete e Dino Marchiorello dall'accusa di usura, al termine di un processo scaturito dalla denuncia dell'imprenditore calabrese Antonino De Masi contro l'allora Banca di Roma, BNL e Antonveneta.

venerdì 4 aprile 2014

Cosa conta ai fini dell'usura

La Corte di Cassazione con  sentenza n. 46669/2011 ha riservato alla S.p.A. delle banche ed il ruolo effettivamente svolto dalla Banca d’Italia nell’affare usura: “Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale[1] e dalla Corte territoriale[2], anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito.”
La sentenza della S.C. ha anche affermato come gli organi di vertice degli istituti di credito (nella specie, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione), indipendentemente dalla suddivisione dei compiti all'interno dell'istituto, sono i garanti primari della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito e, quindi, sussiste a loro carico una posizione di garanzia con l'obbligo di vigilanza e controllo dell'osservanza di tali disposizioni, segnatamente quelle in tema di superamento del tasso soglia usurario, con la conseguente possibilità di affermare, in caso di omissione di controllo, quantomeno la corresponsabilità per le erogazioni a tasso usurario, ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".
Infatti, se ovviamente i compiti gestionali e operativi in materia di erogazione del credito non possono non essere attribuiti agli organi sottordinati centrali e alle diverse gestioni periferiche, gli organi apicali sono comunque tenuti a vigilare e impedire che venga superato il tasso soglia, con la conseguente responsabilità penale concorrente di tali organi apicali ove venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla erogazione del credito alla clientela.
L’ordinanza in commento ha poi individuato anche il periodo nel quale le banche, in quanto informate dalle circolari della Banca d’Italia, non potevano non sapere che le CMS dovevano essere comprese nel calcolo del tasso usurario: “L'inclusione della c.m.s. nel calcolo del TEG, ancor prima dell'intervento chiarificatore ad opera del legislatore, era stata raccomandata all'intero ceto bancario dalla stessa Banca d'Italia con Circolare del 2 dicembre 2005.”
A completamento del quadro si aggiunga che le banche, al tempo, si erano dotate di un programma di calcolo dell’usura erroneo (CMS, valute fittizie, tasso di mora, ecc. non erano compresi nel calcolo dell’usura) e, dunque, dal 2 dicembre 2005 al maggio 2011 (nuovi parametri per il calcolo dell’usura, ovviamente più favorevoli alle banche) non è raro il fenomeno dell’usura bancaria.